PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rimborsi spese ed indennità corrisposti ai volontari)

      1. Le indennità di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennità chilometriche ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite massimo annuo di 3.500 euro, corrisposti dagli enti locali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
      2. Le indennità di trasferta, nel limite, ridotto alla metà, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di propria residenza.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.